Art. 39 · Vie di circolazione ed aree con pericolo
Titolo ICapo VI

Art. 39

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Vie di circolazione ed aree con pericolo

In vigore dal 29 dic 1996
1. Alle miniere e alle cave si applicano le disposizioni dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, come sostituito dall', comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, limitatamente ai commi l, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 per le attività condotte in sotterraneo. 2. Ove al luogo di lavoro abbiano accesso veicoli o macchinari, devono essere fissate specifiche regole di traffico.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-39