Art. 75 · Misure generali per la libertà di movimento nel posto di lavoro
Titolo IIICapo I

Art. 75

75 / 107

Misure generali per la libertà di movimento nel posto di lavoro

In vigore dal 29 dic 1996
1. Nei luoghi di lavoro di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui all', commi 2, 3 e 4.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-75