Titolo IIICapo I

Art. 79

Esercitazioni di sicurezza

In vigore dal 29 dic 1996
1. Ad intervalli regolari, in tutti i luoghi di lavoro abitualmente occupati devono essere effettuate esercitazioni di sicurezza nel corso delle quali: a) si cura e si verifica l'addestramento dei lavoratori incaricati, in caso di emergenza, di compiti specifici per i quali sia necessario usare, maneggiare o mettere in funzione attrezzature di soccorso, nonché la loro attitudine ad eseguire i compiti loro affidati; ove possibile, i lavoratori devono potersi esercitare ad usare, maneggiare o mettere in funzione dette attrezzature; b) tutte le attrezzature di soccorso usate durante l'esercitazione sono esaminate, pulite ed eventualmente ricaricate o sostituite e tutte le attrezzature portatili rimesse nel luogo nel quale abitualmente sono riposte; c) viene verificato, per le attività che si svolgono in mare, il funzionamento delle imbarcazioni di sopravvivenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-79

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Esercitazioni di sicurezza (Art. 79 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.) — Testo vigente | Portale Normativo