Titolo III›Capo I
Art. 76
Operazioni simultanee
In vigore dal 29 dic 1996
1. Si intendono per operazioni simultanee tutte quelle operazioni, da effettuarsi in contemporanea da uno stesso cantiere o piattaforma per lo sviluppo e la coltivazione di un giacimento, che, oltre alla perforazione, prevedono produzione, work-over, lavori di saldatura e taglio, o comunque uso di fiamme libere, nonché movimentazione di carichi suscettibile di arrecare danni ad apparecchiature ed impianti.
2. Il titolare che intenda eseguire operazioni simultanee è tenuto a chiedere autorizzazione all'autorità di vigilanza presentando un piano dei lavori comprensivo:
a) del programma di perforazione dei pozzi;
b) del programma di intervento ai pozzi;
c) delle operazioni speciali da eseguire.
3. Il piano di cui al comma 2, deve essere modificato o aggiornato ogni qualvolta vengano programmate operazioni simultanee che differiscano in modo significativo da quelle indicate nel piano operativo generale.
4. Il titolare deve prevedere nel DSS un programma generale delle attività simultanee da condurre e deve in particolare dimostrare che dallo svolgimento delle attività simultanee non deriva un aggravio dei rischi per il personale, le strutture, l'ambiente ed il buon governo del giacimento.
5. Durante lo svolgimento delle operazioni simultanee il direttore responsabile deve essere presente sul luogo di lavoro.
6. Nel caso di operazioni in mare il direttore responsabile assume anche le funzioni di Capo piattaforma e si deve avvalere di un sorvegliante per l'attività di perforazione o di work-over e di un sorvegliante per le attività di produzione.
7. L'autorità di vigilanza richiede il parere del competente Comando provinciale dei VV.F. sulle misure previste per la protezione antincendio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-76