Art. 83 · Servizio antincendio e piano di emergenza
Titolo IIICapo II

Art. 83

83 / 107

Servizio antincendio e piano di emergenza

In vigore dal 29 dic 1996
1. Nei luoghi di lavoro presidiati permanentemente dai lavoratori il datore di lavoro deve organizzare un servizio antincendio costituito da un capo responsabile e da una squadra di emergenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-83