Titolo III›Capo II
Art. 83
83 / 107Servizio antincendio e piano di emergenza
In vigore dal 29 dic 1996
1. Nei luoghi di lavoro presidiati permanentemente dai lavoratori il datore di lavoro deve organizzare un servizio antincendio costituito da un capo responsabile e da una squadra di emergenza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-83