Art. 82 · Distanze di sicurezza
Titolo IIICapo II

Art. 82

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Distanze di sicurezza

In vigore dal 29 dic 1996
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, le parole "Distanze minori, fino a 20 m e l0 m rispettivamente, possono essere consentite dal capo della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi al servizio di impianto per profondità inferiore ai l000 m" sono sostituite dalle seguenti: "Distanze minori, su richiesta motivata del titolare, possono essere consentite dall'autorità di vigilanza, purchè siano adottate misure di sicurezza equivalenti"
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-82