Art. 86 · Impianti elettrici
Titolo IIICapo II

Art. 86

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Impianti elettrici

In vigore dal 29 dic 1996
1. Alle installazioni elettriche e di illuminazione utilizzate nelle attività estrattive condotte mediante perforazione che si svolgono in terraferma si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e successive modifiche.
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