Art. 11

Unificazione dei ruoli del personale u.p. ed u.l.

In vigore dal 2 apr 1993
1. Con effetto dal 31 dicembre 1993 il personale degli uffici principali e degli uffici locali confluisce in ruoli unici, nel rispetto della qualifica professionale rivestita e dell'anzianità acquisita nella qualifica a tale data; nel caso di pari anzianità, l'inserimento nel ruolo unificato avviene alternando un'unità proveniente dal ruolo degli uffici principali ed un'unità proveniente dal ruolo degli uffici locali. 2. Con i medesimi criteri si procede all'inserimento nel ruolo dei vincitori di concorsi interni per la copertura di posti conferibili in ciascuna qualifica sino al 1› gennaio 1993, anche se espletati dopo il 31 dicembre 1993. 3. Dal 1› gennaio 1994 sono banditi concorsi per i posti vacanti nelle qualifiche del ruolo unificato. 4. I posti conferibili mediante concorsi interni al 1› gennaio degli anni dal 1991 al 1993 nelle qualifiche dell'esercizio, fatta eccezione per i concorsi di cui all', comma 10, ed all' della legge 25 ottobre 1989, n. 355, sono attribuiti in base a titoli che tengono conto esclusivamente dell'anzianità di servizio senza demerito, delle funzioni superiori eventualmente svolte in base a provvedimenti di conferimento emessi dall'autorità competente e dei titoli di studio. Il punteggio riferibile all'anzianità non può eccedere la metà del punteggio massimo conseguibile. 5. I posti disponibili alle singole scadenze 1991-1993 sono attribuiti secondo l'ordine di graduatoria, semprechè ricorra il requisito della anzianità minima di servizio previsto dall' della legge 3 aprile 1979, n. 101; qualora difetti tale requisito, sono attribuiti i posti disponibili per l'anno in cui sia maturata l'anzianità richiesta. 6. I concorsi di cui al comma 4 ed anche quelli riferiti alle scadenze successive sono banditi per i contingenti del ruolo centrale e dei ruoli regionali, istituiti con decreto ministeriale 2 aprile 1990 pubblicato nel 5› supplemento al Bollettino ufficiale n. 23/1990, e si svolgono, rispettivamente, presso l'amministrazione centrale e presso i singoli compartimenti. 7. I criteri per l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4 sono stabiliti dalla commissione centrale per gli uffici locali e dalla commissione centrale del personale; per le decorrenze successive la competenza è della commissione centrale del personale di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-12;85#art-11

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Unificazione dei ruoli del personale u.p. ed u.l. (Art. 11 Norme in materia di ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in attuazione della legge 31 gennaio 1992, n. 158.) — Testo vigente | Portale Normativo