Art. 13

Ruoli locali della provincia di Bolzano

In vigore dal 2 apr 1993
1. Le disposizioni dell' si applicano ai ruoli locali della provincia autonoma di Bolzano nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. In relazione alla situazione dei ruoli locali e degli inerenti concorsi di progressione, l'unificazione può essere effettuata in tempi anteriori a quelli indicati nell'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-12;85#art-13

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