Art. 12
Sostituti portalettere
In vigore dal 2 apr 1993
1. Gli iscritti negli albi provinciali dei sostituti portalettere conservano il titolo a conseguire la nomina alla qualifica di operatore di esercizio e l'assunzione temporanea anche in province diverse da quella di appartenenza in base all'anzianità di iscrizione e, in caso di parità di iscrizione, alla maggiore età.
2. La mancata accettazione della nomina nella qualifica di operatore di esercizio comporta la cancellazione dall'albo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-12;85#art-12