Art. 8

Procedimenti disciplinari

In vigore dal 2 apr 1993
1. Ai procedimenti disciplinari ed agli inerenti gravami in via amministrativa si applicano, per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito con legge 18 marzo 1926, n. 562, ed al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 2. È abrogata la lettera a) del comma quinto dell' del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, modificato dall' del regio decreto 5 gennaio 1928, n. 10.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-12;85#art-8

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