Art. 7

Avvicendamento degli organi collegiali

In vigore dal 2 apr 1993
1. Gli organi collegiali esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo ed, in base a questo, da sopprimere, cessano l'attività contestualmente all'insediamento delle commissioni di cui all'. 2. I fatti, per i quali l'istruttoria sia già definita o in corso al momento della cessazione dell'attività dell'organo, sono devoluti alla competenza degli organi collegiali istituiti con il presente decreto legislativo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-12;85#art-7

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