Art. 2
Commissioni del personale
In vigore dal 2 apr 1993
1. Presso la Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni e presso ciascuna direzione provinciale sono istituite, rispettivamente, la commissione centrale del personale e la commissione provinciale del personale.
2. Gli organi collegiali di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed hanno durata quadriennale.
3. Non è consentito di essere contemporaneamente membro della commissione centrale del personale e delle commissioni provinciali del personale.
4. Il presidente della commissione centrale del personale fa parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-12;85#art-2