Art. 2

Commissioni del personale

In vigore dal 2 apr 1993
1. Presso la Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni e presso ciascuna direzione provinciale sono istituite, rispettivamente, la commissione centrale del personale e la commissione provinciale del personale. 2. Gli organi collegiali di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed hanno durata quadriennale. 3. Non è consentito di essere contemporaneamente membro della commissione centrale del personale e delle commissioni provinciali del personale. 4. Il presidente della commissione centrale del personale fa parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-12;85#art-2

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Commissioni del personale (Art. 2 Norme in materia di ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in attuazione della legge 31 gennaio 1992, n. 158.) — Testo vigente | Portale Normativo