Art. 1
Direzioni centrali
In vigore dal 2 apr 1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 158, concernente delega al Governo per l'unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme per la razionalizzazione e per la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1993;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
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Direzioni centrali
1. Le attribuzioni della direzione centrale per il personale e quelle della direzione centrale per gli uffici locali sono devolute ad un unico organo denominato direzione centrale del personale, la quale assume le attribuzioni stabilite con provvedimento da adottare ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Con il medesimo provvedimento sono determinati l'organico del personale con qualifiche dirigenziali, la ripartizione della direzione in divisioni e sezioni nonché le competenze di queste ultime.
2. Con apposito provvedimento, da adottare ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, entro il 12 marzo 1994, sono stabilite le nuove attribuzioni dell'attuale direzione centrale per gli uffici locali, se ne definisce l'organico dirigenziale e si fissa l'articolazione dell'organo in divisioni e sezioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-12;85#art-1