Art. 2 · Commissioni del personale

Art. 2

2 / 27

Commissioni del personale

In vigore dal 2 apr 1993
1. Presso la Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni e presso ciascuna direzione provinciale sono istituite, rispettivamente, la commissione centrale del personale e la commissione provinciale del personale. 2. Gli organi collegiali di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed hanno durata quadriennale. 3. Non è consentito di essere contemporaneamente membro della commissione centrale del personale e delle commissioni provinciali del personale. 4. Il presidente della commissione centrale del personale fa parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-12;85#art-2