Art. 9
Comitati consultivi e tecnico-amministrativi
In vigore dal 2 apr 1993
1. Nell', comma quarto, della legge 12 marzo 1968, n. 325, è soppressa la dizione: "da quattro rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui uno degli uffici locali e agenzie, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. La rappresentatività è desunta dai risultati delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione".
2. Nell', comma quinto, della legge 12 marzo 1968, n. 325, è soppressa la dizione: "da tre rappresentanti del personale di cui due del personale telefonico, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative".
3. Il comma sesto dell' della legge 12 marzo 1968, n. 325, è soppresso.
4. Nell', comma ottavo, della legge 12 marzo 1968, n. 325, l'aggettivo "cinque" è sostituito da "tre".
5. Nell', comma primo, della legge 12 marzo 1968, n. 325, è soppressa la dizione "5 dipendenti degli uffici compartimentali o periferici, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale, di cui due appartenenti agli uffici locali ed agenzie delle poste e delle telecomunicazioni. La rappresentatività è desunta dal risultato delle ultime elezioni per i rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione".
6. Nell', comma quinto, della legge 12 marzo 1968, n. 325, l'aggettivo "cinque" è sostituito da "quattro".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-12;85#art-9