Art. 17

Uffici e servizi temporanei - Sportelli decentrati

In vigore dal 2 apr 1993
1. Per esigenze temporanee di carattere locale il direttore compartimentale, su proposta motivata del direttore provinciale, può autorizzare per determinati periodi l'attivazione di uffici di minore entità, di zone di recapito e di posti di fattorino, aggregati ad un ufficio postale viciniore. 2. Per esigenze particolari di carattere locale, tali da non giustificare l'istituzione di uffici postali, il direttore compartimentale, con le modalità di cui al comma 1, può disporre l'attivazione, anche su strutture mobili, di sportelli decentrati alle dipendenze dell'ufficio postale territorialmente competente. 3. Le istituzioni temporanee, di cui ai commi 1 e 2, possono essere subordinate al concorso dell'ente richiedente nelle spese di gestione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-12;85#art-17

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Uffici e servizi temporanei - Sportelli decentrati (Art. 17 Norme in materia di ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in attuazione della legge 31 gennaio 1992, n. 158.) — Testo vigente | Portale Normativo