Art. 18

Orario di servizio

In vigore dal 2 apr 1993
1. L'orario di servzio al pubblico degli uffici postali e delle ricevitorie è determinato dal direttore compartimentale, sulla base di criteri prestabiliti dal direttore generale. Il direttore compartimentale, ai sensi degli , comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, può delegare il compito ai direttori provinciali che lo espletano in relazione alle esigenze del territorio.
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Orario di servizio (Art. 18 Norme in materia di ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in attuazione della legge 31 gennaio 1992, n. 158.) — Testo vigente | Portale Normativo