Art. 18
18 / 27Orario di servizio
In vigore dal 2 apr 1993
1. L'orario di servzio al pubblico degli uffici postali e delle ricevitorie è determinato dal direttore compartimentale, sulla base di criteri prestabiliti dal direttore generale. Il direttore compartimentale, ai sensi degli , comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, può delegare il compito ai direttori provinciali che lo espletano in relazione alle esigenze del territorio.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-12;85#art-18