Art. 23

Quiescenza e previdenza

In vigore dal 2 apr 1993
1. Il personale del ruolo degli uffici locali conserva l'iscrizione ai fondi di quiescenza e di previdenza gestiti dall'Istituto postelegrafonici anche dopo l'unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali. 2. Il personale assunto successivamente all'entrata in vigore del presente decreto è iscritto ai fondi di cui al comma 1.
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Quiescenza e previdenza (Art. 23 Norme in materia di ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in attuazione della legge 31 gennaio 1992, n. 158.) — Testo vigente | Portale Normativo