Art. 23 · Quiescenza e previdenza

Art. 23

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Quiescenza e previdenza

In vigore dal 2 apr 1993
1. Il personale del ruolo degli uffici locali conserva l'iscrizione ai fondi di quiescenza e di previdenza gestiti dall'Istituto postelegrafonici anche dopo l'unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali. 2. Il personale assunto successivamente all'entrata in vigore del presente decreto è iscritto ai fondi di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-12;85#art-23