Art. 19

Passaggio di cassa e di gestione

In vigore dal 2 apr 1993
1. Nei casi di assenza o impedimento del direttore dell'ufficio postale, o dell'impiegato responsabile della sezione autonoma di cassa, il passaggio di cassa o quello di gestione al contabile subentrante avviene secondo la disciplina stabilita con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentita la commissione centrale del personale.
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Passaggio di cassa e di gestione (Art. 19 Norme in materia di ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in attuazione della legge 31 gennaio 1992, n. 158.) — Testo vigente | Portale Normativo