Art. 19 · Passaggio di cassa e di gestione

Art. 19

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Passaggio di cassa e di gestione

In vigore dal 2 apr 1993
1. Nei casi di assenza o impedimento del direttore dell'ufficio postale, o dell'impiegato responsabile della sezione autonoma di cassa, il passaggio di cassa o quello di gestione al contabile subentrante avviene secondo la disciplina stabilita con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentita la commissione centrale del personale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-12;85#art-19