Art. 11
11 / 27Unificazione dei ruoli del personale u.p. ed u.l.
In vigore dal 2 apr 1993
1. Con effetto dal 31 dicembre 1993 il personale degli uffici principali e degli uffici locali confluisce in ruoli unici, nel rispetto della qualifica professionale rivestita e dell'anzianità acquisita nella qualifica a tale data; nel caso di pari anzianità, l'inserimento nel ruolo unificato avviene alternando un'unità proveniente dal ruolo degli uffici principali ed un'unità proveniente dal ruolo degli uffici locali.
2. Con i medesimi criteri si procede all'inserimento nel ruolo dei vincitori di concorsi interni per la copertura di posti conferibili in ciascuna qualifica sino al 1 gennaio 1993, anche se espletati dopo il 31 dicembre 1993.
3. Dal 1 gennaio 1994 sono banditi concorsi per i posti vacanti nelle qualifiche del ruolo unificato.
4. I posti conferibili mediante concorsi interni al 1 gennaio degli anni dal 1991 al 1993 nelle qualifiche dell'esercizio, fatta eccezione per i concorsi di cui all', comma 10, ed all' della legge 25 ottobre 1989, n. 355, sono attribuiti in base a titoli che tengono conto esclusivamente dell'anzianità di servizio senza demerito, delle funzioni superiori eventualmente svolte in base a provvedimenti di conferimento emessi dall'autorità competente e dei titoli di studio. Il punteggio riferibile all'anzianità non può eccedere la metà del punteggio massimo conseguibile.
5. I posti disponibili alle singole scadenze 1991-1993 sono attribuiti secondo l'ordine di graduatoria, semprechè ricorra il requisito della anzianità minima di servizio previsto dall' della legge 3 aprile 1979, n. 101; qualora difetti tale requisito, sono attribuiti i posti disponibili per l'anno in cui sia maturata l'anzianità richiesta.
6. I concorsi di cui al comma 4 ed anche quelli riferiti alle scadenze successive sono banditi per i contingenti del ruolo centrale e dei ruoli regionali, istituiti con decreto ministeriale 2 aprile 1990 pubblicato nel 5 supplemento al Bollettino ufficiale n. 23/1990, e si svolgono, rispettivamente, presso l'amministrazione centrale e presso i singoli compartimenti.
7. I criteri per l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4 sono stabiliti dalla commissione centrale per gli uffici locali e dalla commissione centrale del personale; per le decorrenze successive la competenza è della commissione centrale del personale di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-12;85#art-11