Art. 4
In vigore dal 31 ago 1991
1. Il Ministero della sanità invia, a richiesta, alle autorità competenti degli altri Stati membri delle Comunità europee tutte le informazioni relative a misure di carattere disciplinare, nonché a sanzioni penali connesse all'esercizio della professione, adottate nei confronti degli iscritti agli ordini dei farmacisti che abbiano chiesto di esercitare la professione in un Paese comunitario. A tal fine i competenti ordini dei farmacisti danno comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
2. I cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee ai quali è stato consentito l'esercizio della professione di farmacista ai sensi del presente decreto hanno diritto di far uso del titolo di formazione conseguito nel paese d'origine o provenienza nella lingua di tale Stato, anche in forma abbreviata. Il titolo deve essere seguito dal nome e dalla sede dell'Istituto o della commissione che lo ha rilasciato.
3. L'istituzione di un rapporto di lavoro con le strutture sanitarie pubbliche è disciplinata dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-08-08;258#art-4