Art. 4

Art. 4

4 / 12
In vigore dal 31 ago 1991
1. Il Ministero della sanità invia, a richiesta, alle autorità competenti degli altri Stati membri delle Comunità europee tutte le informazioni relative a misure di carattere disciplinare, nonché a sanzioni penali connesse all'esercizio della professione, adottate nei confronti degli iscritti agli ordini dei farmacisti che abbiano chiesto di esercitare la professione in un Paese comunitario. A tal fine i competenti ordini dei farmacisti danno comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale. 2. I cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee ai quali è stato consentito l'esercizio della professione di farmacista ai sensi del presente decreto hanno diritto di far uso del titolo di formazione conseguito nel paese d'origine o provenienza nella lingua di tale Stato, anche in forma abbreviata. Il titolo deve essere seguito dal nome e dalla sede dell'Istituto o della commissione che lo ha rilasciato. 3. L'istituzione di un rapporto di lavoro con le strutture sanitarie pubbliche è disciplinata dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-08-08;258#art-4