Art. 3

In vigore dal 31 ago 1991
1. Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione entro due mesi dal ricevimento e provvede a trasmettere gli atti all'ordine dei farmacisti della provincia indicata dall'interessato, dandone comunicazione al medesimo. 2. Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, svolge i necessari accertamenti presso la competente autorità dello Stato di origine o di provenienza e chiede conferma del possesso, da parte dell'interessato, di tutti i requisiti di formazione prescritti per il conseguimento del titolo di cui all'allegato. 3. Nel caso in cui il Ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici, verificatisi fuori dal territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, chiede informazioni al riguardo alla competente autorità dello Stato di origine o provenienza. 4. Per il periodo di tempo necessario ad acquisire la conferma di cui al comma 2, o le informazioni di cui al comma 3, il termine di due mesi è sospeso. La procedura di ammissione riprende dopo tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta. 5. Le informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio. 6. Il rigetto della domanda da parte del Ministero della sanità è motivato. 7. Il competente ordine provinciale dei farmacisti, entro un mese dalla data di ricevimento della domanda e della relativa documentazione inviate dal Ministero della sanità, completa la procedura per l'iscrizione all'ordine stabilita dalle vigenti norme. 8. In caso di dubbi insorti o di fatti conosciuti successivamente alla ammissione dell'interessato all'esercizio professionale, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5. 9. Il cittadino di un Paese comunitario che abbia ottenuto la iscrizione all'ordine dei farmacisti ai sensi del presente decreto ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e mansioni disciplinari previsti per i farmacisti italiani.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-08-08;258#art-3

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