Art. 2

In vigore dal 31 ago 1991
1. Per ottenere, mediante l'iscrizione all'albo, l'autorizzazione all'esercizio della professione di farmacista l'interessato deve presentare al Ministero della sanità domanda in lingua italiana, in carta da bollo, nella quale sia indicata anche la provincia presso il cui ordine dei farmacisti si chiede l'iscrizione. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: a) uno dei titoli previsti dall'allegato in originale o copia autenticata; b) un estratto del casellario giudiziale, ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza; c) un certificato di cittadinanza; d) un certificato sulle condizioni di salute dell'interessato, conforme alle norme stabilite dallo Stato membro di origine o di provenienza per l'esercizio della professione. 2. I documenti di cui al comma 1, devono essere accompagnati, se redatti in una lingua straniera, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. 3. Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle lettere b), c), e d) del comma 1, non devono essere di data anteriore a tre mesi. 4. Restano ferme le disposizioni che prevedono ulteriori requisiti per l'esercizio delle singole attività di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-08-08;258#art-2

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