Art. 7
In vigore dal 31 ago 1991
1. I farmacisti iscritti ad un ordine provinciale italiano che si trasferiscono in un altro Paese membro delle Comunità europee possono, a domanda, conservare l'iscrizione all'ordine stesso.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-08-08;258#art-7