Art. 8

In vigore dal 31 ago 1991
1. Il primo comma, dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dal seguente: "È consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi tre anni dalla conseguita titolarità".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-08-08;258#art-8

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