Art. 9
In vigore dal 31 ago 1991
1. Nel caso in cui la Repubblica ellenica proceda al riconoscimento dei diplomi, certificati e titoli di cui all'allegato, rilasciati dagli altri Stati membri delle Comunità europee soltanto per l'esercizio in qualità di lavoratore dipendente dell'attività di farmacista, il certificato di cui al punto d) dell'allegato avrà valore in Italia solo ai fini dell'esercizio dell'attività di farmacista in qualità di lavoratore dipendente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Courmayeur - Valle d'Aosta, addì 8 agosto 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
DE MICHELIS Ministro degli affari esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
DE LORENZO, Ministro della sanità RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-08-08;258#art-9