Art. 9

In vigore dal 31 ago 1991
1. Nel caso in cui la Repubblica ellenica proceda al riconoscimento dei diplomi, certificati e titoli di cui all'allegato, rilasciati dagli altri Stati membri delle Comunità europee soltanto per l'esercizio in qualità di lavoratore dipendente dell'attività di farmacista, il certificato di cui al punto d) dell'allegato avrà valore in Italia solo ai fini dell'esercizio dell'attività di farmacista in qualità di lavoratore dipendente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Courmayeur - Valle d'Aosta, addì 8 agosto 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE MICHELIS Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia CARLI, Ministro del tesoro DE LORENZO, Ministro della sanità RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-08-08;258#art-9

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Art. 9 Attuazione delle direttive n. 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e n. 85/584/CEE, in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti, a norma dell'art. 6 della legge 30 luglio 1990, n. 212. — Testo vigente | Portale Normativo