Art. 6
In vigore dal 31 ago 1991
1. Gli ordini provinciali dei farmacisti, in occasione dell'iscrizione dei cittadini di Stati membri delle Comunità europee in possesso dei titoli di cui all'allegato, curano, ove occorra a giudizio degli ordini stessi, con spese a carico degli interessati che gli iscritti acquisiscano esaurienti informazioni sulla legislazione sanitaria e sociale e sulle norme deontologiche vigenti in Italia, nonché le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio dell'attività professionale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-08-08;258#art-6