Art. 5
In vigore dal 29 ott 2003
1. Ai cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee, in possesso di diplomi, certificati od altri titoli rilasciati dagli Stati stessi, comprovanti una formazione conclusa prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero iniziata prima ma conclusa dopo la predetta data, e non rispondente all'insieme dei requisiti minimi di formazione richiesti dalla normativa comunitaria, è riconosciuto il titolo di farmacista ed è consentito l'esercizio della relativa attività professionale, ai sensi dell', alla condizione che essi corredino la documentazione richiesta all' con un attestato, rilasciato dalla competente autorità, che comprovi che essi si sono dedicati effettivamente, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato, ad una delle attività di farmacista di cui all', in uno degli Stati membri delle Comunità europee, purchè detta attività sia regolamentata in tale Stato.
2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non soddisfano l'insieme dei requisiti minimi di formazione richiesti dalla normativa comunitaria, vengono assimilati ai diplomi che soddisfano i suddetti requisiti, se:
a) attestano una formazione iniziata prima dell'unificazione tedesca;
b) danno diritto all'esercizio delle attività di farmacista in tutto il territorio della Germania, alle stesse condizioni del titolo rilasciato dalle autorità competenti tedesche, specificato nell'allegato al presente decreto;
c) sono corredati di un attestato che certifichi che i loro titolari si sono dedicati effettivamente in Germania, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato, ad una delle attività previste dall', purchè regolamentata in tale Stato.
2-bis. Il Ministero della salute, previ gli opportuni accertamenti, rilascia, a coloro che hanno iniziato in Italia la loro formazione di farmacista anteriormente al 1° novembre 1993 e concluso anteriormente al 1° novembre 2003, l'attestato che dichiara che si sono effettivamente e legalmente dedicati in Italia all'attività di cui all', comma 1, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato e che, pertanto, sono autorizzati ad esercitare la predetta attività alle medesime condizioni dei titolari dei diplomi indicati in allegato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-08-08;258#art-5