Norme›Titolo II
Art. 207
Ambito di applicazione delle disposizioni del codice
In vigore dal 24 ott 1989
(Ambito di applicazione delle disposizioni
del codice)
1. Le disposizioni del codice si osservano nei procedimenti relativi a tutti i reati anche se previsti da leggi speciali, salvo quanto diversamente stabilito in questo titolo e nel titolo III.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-207