NormeTitolo II

Art. 207

Ambito di applicazione delle disposizioni del codice

In vigore dal 24 ott 1989
(Ambito di applicazione delle disposizioni del codice) 1. Le disposizioni del codice si osservano nei procedimenti relativi a tutti i reati anche se previsti da leggi speciali, salvo quanto diversamente stabilito in questo titolo e nel titolo III.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-207

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