Norme›Titolo II
Art. 207
270 / 324Ambito di applicazione delle disposizioni del codice
In vigore dal 24 ott 1989
(Ambito di applicazione delle disposizioni
del codice)
1. Le disposizioni del codice si osservano nei procedimenti relativi a tutti i reati anche se previsti da leggi speciali, salvo quanto diversamente stabilito in questo titolo e nel titolo III.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-207