Norme›Titolo I›Capo XVI
Art. 205
Richiesta del testo di leggi straniere
In vigore dal 24 ott 1989
1. L'autorità giudiziaria, per ragioni di ufficio, può richiedere al ministro di grazia e giustizia il testo di leggi straniere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-205