Art. 205 · Richiesta del testo di leggi straniere
NormeTitolo ICapo XVI

Art. 205

266 / 324

Richiesta del testo di leggi straniere

In vigore dal 24 ott 1989
1. L'autorità giudiziaria, per ragioni di ufficio, può richiedere al ministro di grazia e giustizia il testo di leggi straniere.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-205