NormeTitolo ICapo XVI

Art. 201

Traduzione delle domande provenienti da un'autorità straniera

In vigore dal 24 ott 1989
(Traduzione delle domande provenienti da un'autorità straniera) 1. Le domande provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-201

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