Norme›Titolo I›Capo XVI
Art. 201
Traduzione delle domande provenienti da un'autorità straniera
In vigore dal 24 ott 1989
(Traduzione delle domande provenienti
da un'autorità straniera)
1. Le domande provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-201