Art. 201 · Traduzione delle domande provenienti da un'autorità straniera
Norme›Titolo I›Capo XVI

Art. 201

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Traduzione delle domande provenienti da un'autorità straniera

In vigore dal 24 ott 1989
(Traduzione delle domande provenienti da un'autorità straniera) 1. Le domande provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-201