Norme›Titolo I›Capo XVI
Art. 201
262 / 324Traduzione delle domande provenienti da un'autorità straniera
In vigore dal 24 ott 1989
(Traduzione delle domande provenienti
da un'autorità straniera)
1. Le domande provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-201