Art. 201 · Traduzione delle domande provenienti da un'autorità straniera
NormeTitolo ICapo XVI

Art. 201

262 / 324

Traduzione delle domande provenienti da un'autorità straniera

In vigore dal 24 ott 1989
(Traduzione delle domande provenienti da un'autorità straniera) 1. Le domande provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-201