Norme›Titolo I›Capo XVI
Art. 204
Comunicazioni all'autorità giudiziaria che ha trasmesso la rogatoria all'estero
In vigore dal 24 ott 1989
(Comunicazioni all'autorità giudiziaria
che ha trasmesso la rogatoria all'estero)
1. Le comunicazioni previste dall'articolo 727 comma 3 del codice devono pervenire all'autorità giudiziaria richiedente senza ritardo.
Le comunicazioni dell'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero dell'emissione del decreto previsto dall'articolo 727 comma 2 del codice devono comunque pervenire entro cinque giorni dalle rispettive date di inoltro e di emissione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-204