NormeTitolo ICapo XVI

Art. 202

Consenso dell'interessato alla estradizione per l'estero

In vigore dal 24 ott 1989
(Consenso dell'interessato alla estradizione per l'estero) 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 703 e 717 del codice, il consenso dell'interessato alla estradizione è prestato davanti al presidente della corte di appello nel rispetto delle garanzie previste dall'articolo 701 comma 2. Il verbale è compilato in due originali, uno dei quali è trasmesso senza ritardo, a cura della cancelleria, al ministro di grazia e giustizia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-202

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