Art. 202 · Consenso dell'interessato alla estradizione per l'estero
NormeTitolo ICapo XVI

Art. 202

263 / 324

Consenso dell'interessato alla estradizione per l'estero

In vigore dal 24 ott 1989
(Consenso dell'interessato alla estradizione per l'estero) 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 703 e 717 del codice, il consenso dell'interessato alla estradizione è prestato davanti al presidente della corte di appello nel rispetto delle garanzie previste dall'articolo 701 comma 2. Il verbale è compilato in due originali, uno dei quali è trasmesso senza ritardo, a cura della cancelleria, al ministro di grazia e giustizia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-202