Art. 202 · Consenso dell'interessato alla estradizione per l'estero
Norme›Titolo I›Capo XVI

Art. 202

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Consenso dell'interessato alla estradizione per l'estero

In vigore dal 24 ott 1989
(Consenso dell'interessato alla estradizione per l'estero) 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 703 e 717 del codice, il consenso dell'interessato alla estradizione è prestato davanti al presidente della corte di appello nel rispetto delle garanzie previste dall'articolo 701 comma 2. Il verbale è compilato in due originali, uno dei quali è trasmesso senza ritardo, a cura della cancelleria, al ministro di grazia e giustizia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-202