NormeTitolo I

Art. 206

Regolamento ministeriale

In vigore dal 18 gen 2001
1. Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono adottate le disposizioni regolamentari che concernono: a) la tenuta, anche in forma automatizzata, dei registri e degli altri strumenti di registrazione in materia penale; b) le modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari penali; c) le altre attività necessarie per l'attuazione del codice non disciplinate dal presente decreto. 2. Il decreto previsto dal comma 1 e quello previsto dall' sono emanati entro il 30 settembre 1989; all'uopo il Consiglio di Stato deve pronunziarsi entro quindici giorni dalla richiesta del parere.

Note all'articolo

  • La L. 7 dicembre 2000, n. 397 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che le disposizioni del presente articolo sono modificate conformemente a quanto previsto dalla stessa L. 397/2000.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-206

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