Norme›Titolo II
Art. 211
Rapporti tra azione civile e azione penale
In vigore dal 24 ott 1989
1. Salvo quanto disposto dall' comma 2 del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo è sospeso fino alla definizione del processo penale se questo può dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo e se è già stata esercitata l'azione penale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-211