Norme›Titolo II
Art. 214
Arresto o cattura da parte di organi che non esercitano funzioni penali
In vigore dal 24 ott 1989
(Arresto o cattura da parte di organi
che non esercitano funzioni penali)
1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'arresto o la cattura da parte di organi giudiziari che non esercitano funzioni penali.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-214