NormeTitolo II

Art. 212

Costituzione di parte civile e intervento nel processo

In vigore dal 24 ott 1989
(Costituzione di parte civile e intervento nel processo) 1. Quando leggi o decreti consentono la costituzione di parte civile o l'intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi indicate nell' del codice, è consentito solo l'intervento nei limiti e alle condizioni previsti dagli del codice. 2. Resta in vigore l' del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.
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