Norme›Titolo II
Art. 212
Costituzione di parte civile e intervento nel processo
In vigore dal 24 ott 1989
(Costituzione di parte civile e intervento
nel processo)
1. Quando leggi o decreti consentono la costituzione di parte civile o l'intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi indicate nell' del codice, è consentito solo l'intervento nei limiti e alle condizioni previsti dagli del codice.
2. Resta in vigore l' del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-212