NormeTitolo II

Art. 209

Corrispondenza tra uffici e organi del codice e del codice abrogato

In vigore dal 24 ott 1989
(Corrispondenza tra uffici e organi del codice e del codice abrogato) 1. Quando leggi o decreti indicano uffici o organi giudiziari con la denominazione del codice abrogato, l'indicazione si intende riferita agli uffici o agli organi giudiziari ai quali il codice attribuisce funzioni corrispondenti o analoghe.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-209

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