Norme›Titolo II
Art. 216
Modalità di esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza
In vigore dal 24 ott 1989
(Modalità di esecuzione della custodia cautelare,
delle pene e delle misure di sicurezza)
1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono speciali modalità per l'esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza in istituti penitenziari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-216