NormeTitolo II

Art. 216

Modalità di esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza

In vigore dal 24 ott 1989
(Modalità di esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza) 1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono speciali modalità per l'esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza in istituti penitenziari.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-216

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