Art. 214 · Arresto o cattura da parte di organi che non esercitano funzioni penali
NormeTitolo II

Art. 214

277 / 324

Arresto o cattura da parte di organi che non esercitano funzioni penali

In vigore dal 24 ott 1989
(Arresto o cattura da parte di organi che non esercitano funzioni penali) 1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'arresto o la cattura da parte di organi giudiziari che non esercitano funzioni penali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-214