Art. 9
In vigore dal 7 dic 1948
Il Ministro per il commercio con l'estero provvede per la convalida o per la dichiarazione di inefficacia degli atti indicati al n. 1 dell', secondo comma, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Se vi è sufficienza di attivo per il pagamento integrale delle passività, il Ministro per il commercio con l'estero autorizza il commissario liquidatore a provvedere al pagamento dei creditori a misura, che si presentano.
Nel caso contrario autorizza il commissario stesso a procedere alla liquidazione generale dei beni dell'Ente che ha un attivo insufficiente, nell'interesse dei rispettivi creditori.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;1393#art-9